Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Elettrica Ticinese ha deciso di accordare uno sconto ai distributori ticinesi che hanno sottoscritto un nuovo contratto di fornitura a far tempo dal primo gennaio 2009, o che lo sottoscriveranno nei prossimi due anni. Lo sconto di 0.5 cts al chilowattora sarà applicato per il biennio 2011 - 2012 per i quantitativi di energia non ancora soggetti al ribasso già concesso lo scorso anno (il ribasso era stato applicato sui volumi di energia prelevati dai clienti finali “grandi consumatori” nei comprensori AIL, CEF, SES e AEC Ascona). Con il nuovo ribasso si applicherà una riduzione omogenea di 0.5 cts/kWh sulla totalità dei consumi dei distributori AIL, CEF, SES, AEC Ascona e AMB. Questa decisione è stata presa in seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) nella causa che riguardava la “Gommerkraftwerke AG”. Il TAF ha statuito che una componente del prezzo complessivo dell’elettricità addebitata ai gestori delle centrali elettriche con una potenza superiore ai 50 Megawatt è incostituzionale (art. 31b dell’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico). Grazie alla decisione del TAF, dal 2011 AET dovrà pertanto sopportare minori costi da versare al gestore di rete nazionale. Visto che il prezzo applicato ai propri clienti ticinesi non riflette il prezzo di mercato, ma è in funzione dei costi di approvvigionamento, AET ha deciso di ribaltare questo risparmio all’economia ticinese, sotto forma di sconto di 0.5 cts/kWh. Per il futuro, visto il continuo evolversi della legislazione federale in materia di approvvigionamento elettrico, AET valuterà se e in quale misura applicare ulteriori ribassi ai propri clienti.
Azienda Elettrica Ticinese |