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Fondo energie rinnovabili (FER)

Il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) è un importante strumento per l’attuazione della politica energetica cantonale. Il FER è stato istituito allo scopo di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino e di finanziare le attività comunali, la ricerca e la consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.

Approvato dal Parlamento il 19 dicembre 2013, il fondo è diventato operativo il 2 maggio 2014 e va ad aggiungersi al programma federale. È finanziato attraverso prelievi sulla produzione dell’impianto termoelettrico a carbone di Lünen e sui consumi cantonali.

Grazie all’esperienza maturata nell’ambito degli impianti di produzione alimentati da vettori rinnovabili, AET giocherà un importante ruolo a supporto del Cantone, sia nella valutazione tecnica dei progetti annunciati al FER sia nella gestione dell’energia che sarà prodotta grazie al fondo.

FER

I contributi unici FER

Con la Strategia energetica 2050, la Confederazione prevede di sostituire gran parte dell’elettricità oggi prodotta dalle centrali nucleari con nuove fonti rinnovabili. Le previsioni mostrano che la produzione fotovoltaica in Svizzera raggiungerà i 34 TWh all’anno, ovvero almeno 13 volte superiore a quella odierna, che corrisponde al 40% della produzione nazionale.

Questa tecnologia si sta sviluppando rapidamente sul nostro territorio ed è dunque necessario adottare un sistema di incentivi adeguati. Attualmente la Confederazione e i Cantoni dispongono di programmi di incentivazione che permettono a chi decide di installare un impianto fotovoltaico di coprire una quota importante dell’investimento, i loro meccanismi non sono però sempre conosciuti.

Dal gennaio del 2021 il Cantone offre la possibilità a tutti i proprietari di nuovi impianti fotovoltaici di beneficiare del contributo unico FER, pari al 50% della Rimunerazione Unica federale, fino a un massimo di CHF 250’000. L’incentivo unico, che può essere cumulato a quello federale, dev’essere richiesto al Cantone prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto.

Il contributo FER viene rilasciato a condizione che l’energia in esubero prodotta dall’impianto che ne beneficia e le relative Garanzie d’Origine vengano vendute ad AET, ad una tariffa di remunerazione che varia ogni anno in funzione dell’evoluzione dei prezzi della borsa elettrica svizzera (Swissix) e del costo delle Garanzie di Origine.


F.A.Q. 

Perché realizzare un impianto fotovoltaico anche quando la tariffa di rimunerazione è bassa?

Il motivo è duplice: ambientale e finanziario. Ambientale, perché la produzione di energia propria mediante impianto fotovoltaico riduce la dipendenza da fonti fossili e rappresenta una scelta sostenibile. Finanziario, perché il consumo dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico consente di diminuire l’acquisto di energia da terzi riducendo i costi della bolletta elettrica. Un corretto dimensionamento dell’impianto fotovoltaico e l’utilizzo di impianti domestici (termopompe, condizionatori, ecc.) ed elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, ecc.) durante le ore diurne, consentono di massimizzare il consumo dell’energia autoprodotta.

Posso richiedere il contributo unico FER se ho già installato l'impianto?

Sì. Posso chiedere il contributo unico FER se ho già installato l’impianto fotovoltaico, a condizione che la notifica di messa in esercizio sia inviata all’Ufficio dell’energia (UE) del Cantone entro 12 mesi dall’effettivo allacciamento alla rete.

Posso vendere la mia energia ad AET se non ho richiesto il contributo unico?

No. AET ritira unicamente l’energia immessa in rete dagli impianti che hanno ottenuto il contributo unico FER. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dagli impianti di grande taglia, con obbligo di effettuare la commercializzazione diretta ai sensi della legge federale sull’energia.

Esiste un contratto tra il produttore e AET?

Sì. Secondo l’art. 20 cpv. 6 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), l’energia prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica. Per ottenere il contributo unico FER, il produttore deve sottoscrivere tali condizioni.

Quando avviene la rimunerazione?

Fino al 31.12.2023, il pagamento dell'energia e delle garanzie d’origine da parte di AET avveniva con cadenza annuale, successivamente alla registrazione dei dati di produzione nel sistema svizzero delle garanzie d’origine di Pronovo da parte del gestore di rete locale.

Dal 01.01.2024 la rimunerazione è definita e indennizzata trimestralmente in seguito alla trasmissione dei dati di produzione ad AET da parte del gestore di rete locale. Il produttore riceve da AET una nota di credito con cui si comunica l’importo della rimunerazione. Il versamento dell’importo avviene entro 30 giorni sul conto bancario o postale comunicato all’Ufficio dell’energia e indicato sulla nota di credito.

Qualora per motivi non imputabili ad AET ciò non fosse possibile, la cadenza potrà essere annuale.

A quanto ammonta il prezzo al kWh e chi lo stabilisce?

La tariffa omnicomprensiva viene definita da AET, a posteriori, in funzione dei prezzi di mercato del trimestre di produzione a cui si riferisce e viene pubblicata trimestralmente sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer). La tariffa omnicomprensiva è valida per tutti gli impianti ubicati in Ticino al beneficio del contributo unico FER e registrati presso il sistema svizzero delle garanzie d’origine di Pronovo.

Cosa faccio in caso di cambiamento di indirizzo e/o di dati bancari?

Qualsiasi richiesta di modifica dei propri dati di contatto/corrispondenza va comunicata per iscritto all’indirizzo fer@aet.ch.
La modifica dei dati bancari deve invece avvenire tramite il formulario informazioni di pagamento qui in basso. Modifiche dei dati di residenze, condomini, ecc. possono essere inoltrate dall’amministratore a condizione che venga fornita anche copia del contratto di amministrazione.

Ho venduto/acquistato un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER, cosa devo fare?

Il passaggio di proprietà deve venir notificato dal proprietario precedente (ossia quello che cede/vende l’impianto) tramite il formulario Cambio proprietario dell'impianto scaricabile qui in basso. La documentazione originale va spedita per posta all’indirizzo: Azienda Elettrica Ticinese, Commercio energia - FER, El Stradún 74, 6713 Monte Carasso. In caso di decesso del proprietario o di uno dei proprietari dell’impianto, è necessario trasmettere una copia dell’atto di morte e del certificato ereditario. In ambo i casi va informata anche Pronovo per mezzo dell’apposito formulario scaricabile sul loro sito internet.

Chi comunica quanta energia è stata immessa in rete?

Questo compito compete al gestore di rete locale (azienda di distribuzione), il quale comunica ad AET i dati di misurazione entro le tempistiche stabilite. Sulla base dei dati acquisiti, AET determina l’importo globale da versare al produttore.

Il volume di energia rimunerato non è corretto, chi contatto?

Eventuali discrepanze sono da segnalare al proprio gestore di rete locale (azienda di distribuzione), affinché questo possa comunicare le necessarie modifiche ad AET. Il calcolo per la rimunerazione avviene infatti sulla base dei dati di produzione messi a disposizione dai gestori delle reti locali ad AET.

Perché devo ancora pagare la fattura al mio fornitore (SES, AIL, AMB, ecc.)?

I produttori che hanno ottenuto il contributo unico FER hanno l’obbligo di cedere la propria energia in esubero ad AET alla tariffa di rimunerazione definita da quest’ultima. Ciò non ha alcun influsso sulla fornitura di energia, che continua ad essere effettuata dal gestore di rete locale (nel caso dei piccoli consumatori) o dal fornitore liberamente scelto (nel caso dei grandi consumatori che hanno deciso di beneficiare dell’accesso al mercato).

Come viene trattata la rimunerazione dal punto di vista fiscale?

La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete è di principio soggetta all’imposta sul reddito. L’autoconsumo non è tuttavia soggetto ad imposizione. Ne consegue che il contribuente viene imposto soltanto sul reddito percepito sotto forma di conguaglio in suo favore, quando la corrente immessa in rete è maggiore al consumo proprio. L’autorità fiscale ticinese applica una franchigia di esenzione fiscale fino ad una produzione di 10'000 kWh/anno. Oltre questa soglia il reddito diventa imponibile.

La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete deve essere dichiarata, nell’anno del pagamento, nella finca “altri redditi” della dichiarazione fiscale, poiché ricade nella clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD (art. 15 cpv. 1 LT).

Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio circondariale di tassazione.

 

Contatto

Commercio energia - FER
+41 (0)91 822 27 11
fer@aet.ch

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