It | De

Fondo energie rinnovabili (FER)

Il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) è un importante strumento per l’attuazione della politica energetica cantonale. Il FER è stato istituito allo scopo di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino e di finanziare le attività comunali, la ricerca e la consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.

Approvato dal Parlamento il 19 dicembre 2013, il fondo è diventato operativo il 2 maggio 2014 e va ad aggiungersi al programma federale. È finanziato attraverso prelievi sulla produzione dell’impianto termoelettrico a carbone di Lünen e sui consumi cantonali.

Grazie all’esperienza maturata nell’ambito degli impianti di produzione alimentati da vettori rinnovabili, AET giocherà un importante ruolo a supporto del Cantone, sia nella valutazione tecnica dei progetti annunciati al FER sia nella gestione dell’energia che sarà prodotta grazie al fondo.

FER

I contributi unici FER

Con la Strategia energetica 2050, la Confederazione prevede di sostituire gran parte dell’elettricità oggi prodotta dalle centrali nucleari con nuove fonti rinnovabili. Le previsioni mostrano che la produzione fotovoltaica in Svizzera raggiungerà i 34 TWh all’anno, ovvero almeno 13 volte superiore a quella odierna, che corrisponde al 40% della produzione nazionale.

Questa tecnologia si sta sviluppando rapidamente sul nostro territorio ed è dunque necessario adottare un sistema di incentivi adeguati. Attualmente la Confederazione e i Cantoni dispongono di programmi di incentivazione che permettono a chi decide di installare un impianto fotovoltaico di coprire una quota importante dell’investimento, i loro meccanismi non sono però sempre conosciuti.

Dal gennaio del 2021 il Cantone offre la possibilità a tutti i proprietari di nuovi impianti fotovoltaici di beneficiare del contributo unico FER, pari al 50% della Rimunerazione Unica federale, fino a un massimo di CHF 250’000. L’incentivo unico, che può essere cumulato a quello federale, dev’essere richiesto al Cantone prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto.

Il contributo FER viene rilasciato a condizione che l’energia in esubero prodotta dall’impianto che ne beneficia e le relative Garanzie d’Origine vengano vendute ad AET, ad una tariffa di remunerazione che varia ogni anno in funzione dell’evoluzione dei prezzi della borsa elettrica svizzera (Swissix) e del costo delle Garanzie di Origine.


F.A.Q. 

Perché realizzare un impianto fotovoltaico anche quando la tariffa di rimunerazione è bassa?

La produzione di energia propria da un impianto fotovoltaico rappresenta una scelta sostenibile per il nostro ambiente e riduce la dipendenza da fonti fossili. Si consiglia di massimizzare l’autoconsumo utilizzando gli elettrodomestici ad alto consumo come lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, ecc. durante le ore diurne consente di diminuire l’acquisto di energia e, di conseguenza, ridurre i costi della bolletta elettrica.

Posso richiedere il contributo unico (CU) se ho già installato l'impianto?

No, l’impianto può essere installato solo dopo aver inviato all’Ufficio dell’energia (UE) del Cantone la richiesta preliminare. Si consiglia di iniziare i lavori solo dopo aver ottenuto la decisione preliminare.

Posso vendere la mia energia ad AET se non ho richiesto il contributo unico?

No, AET ritira unicamente l’energia immessa in rete dagli impianti che hanno ottenuto il CU del fondo FER. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dagli impianti di grande taglia, con obbligo di effettuare la commercializzazione diretta ai sensi della legge federale sull’energia.

Esiste un contratto tra il produttore e AET?

Secondo l’art.20 cpv 6 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), l’energia prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica. Per ottenere il CU, il produttore deve sottoscrivere tali condizioni.

Quando avviene la rimunerazione?

Il versamento della rimunerazione avviene una volta all’anno, di norma nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di produzione, a valle della registrazione dei dati di produzione nel sistema svizzero delle Garanzie d’Origine (GO) di Pronovo da parte del gestore di rete locale. Il produttore riceve da AET una nota di credito con cui si comunica l’importo della rimunerazione. Il versamento dell’importo avviene entro 30 giorni sul conto bancario o postale comunicato all’Ufficio dell’energia e indicato sulla nota di credito.

A quanto ammonta il prezzo al kWh e chi lo stabilisce?

La tariffa omnicomprensiva sarà definita a posteriori da AET in funzione dei prezzi di mercato del trimestre di produzione e sarà pubblicata trimestralmente sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer). La tariffa omnicomprensiva sarà valida per tutti gli impianti ubicati in Ticino al beneficio del contributo unico cantonale e registrati presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.

Cambiamento di indirizzo e/o di dati bancari

Qualsiasi richiesta di modifica dei propri dati di contatto/corrispondenza va comunicata per iscritto all’indirizzo fer@aet.ch.
La modifica dei dati bancari deve invece avvenire tramite lettera cartacea con firma originale. Se l’impianto appartiene a più persone è necessaria la firma di tutte le parti. Modifiche dei dati di residenze, condomini, ecc. possono essere inoltrate dall’amministratore a condizione che venga fornita anche copia del contratto di amministrazione.

Ho venduto/acquistato un impianto che ha beneficiato del CU, cosa devo fare?

Il passaggio di proprietà deve venir notificato dal proprietario precedente (ossia quello che cede/vende l’impianto) tramite il formulario Cambio di gestore dell'impianto / cambio dell'avente diritto scaricabile sul sito di Pronovo e corredato dei documenti necessari (rogito, estratto del registro fondiario). La documentazione originale va spedita per posta a Pronovo, mentre una copia deve essere trasmessa all’indirizzo fer@aet.ch.

Chi comunica quanta energia è stata immessa in rete?

Questo compito compete per legge al gestore di rete locale (ossia al distributore), il quale comunica i dati di misurazione entro le tempistiche stabilite a Pronovo. Questa genera le GO, il cui valore viene considerato da AET per determinare l’importo globale da versare al produttore.

Il volume di energia rimunerato non è corretto, chi contatto?

Il calcolo per la rimunerazione avviene sulla base dei dati di produzione messi a disposizione di AET dai gestori delle reti locali, tramite il sistema svizzero delle GO di Pronovo. Eventuali errori sono da segnalare al proprio gestore (il distributore locale), affinché possa comunicare le necessarie modifiche a Pronovo.

Perché devo ancora pagare la fattura al mio fornitore (SES, AIL, AMB, ecc.)?

I produttori che hanno ottenuto il contributo unico FER hanno l’obbligo di cedere la propria energia in esubero ad AET alla tariffa di rimunerazione definita da quest’ultima. Ciò non ha alcun influsso sulla fornitura di energia, che continua ad essere effettuata dal gestore di rete locale (nel caso dei piccoli consumatori) o dal fornitore liberamente scelto (nel caso dei grandi consumatori che hanno deciso di beneficiare dell’accesso al mercato).

Contatto

Commercio energia - FER
+41 (0)91 822 27 11
fer@aet.ch

Link utili

Documenti utili

Modulo di contatto


Nome*

Cognome*

E-mail*

Numero impianto

Allega documento (per più documenti pf allegare un archivio ZIP)

(max 2.00 GB)

Richiesta informazioni